A chi è rivolto
L’IMU deve essere pagata dal proprietario ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie.
E’ soggetto passivo il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, l’imposta deve essere pagata dal concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta deve essere pagata dal locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Descrizione
L'IMU è l'Imposta Municipale Unica che viene applicata sugli immobili di proprietà e su cui sono istituiti diritti reali di godimento. Il presupposto dell'imposta è dato dal possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli:
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per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta, nel catasto edilizio urbano e nel quale viene ricompresa anche la pertinenza;
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per area edificabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici (PRG-piano regolatore generale) ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione;
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per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Come fare
Il Comune mette a disposizione un sistema per calcolare online l’importo dell’acconto, del saldo e di eventuali ravvedimenti, con stampa di modello F24 per il versamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno in corso. Il pagamento si esegue con il modello F24.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
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credenziali SPID/CIE
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le informazioni sugli immobili di proprietà : rendita catastale, quota di possesso, etc. (consultabili dal sito dell’Agenzia del territorio tramite SPID/CIE)
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le informazioni sul contribuente
Cosa si ottiene
Tramite la procedura potrai generare il modello F24 per procedere al pagamento dell'imposta.
Tempi e scadenze
La generazione del modello F24 è immediata.
L'IMU deve essere versata in due rate, il 16 giugno e il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione, entro il 16 giugno. Le scadenze che cadono di sabato o in un giorno festivo sono rinviate al primo giorno lavorativo successivo.
Nello specifico:
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Dall'approvazione delle aliquote approvate il servizio permette di calcolare acconto, saldo e unica soluzione in imposta pura (senza ravvedimento);
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Dal 18/06 al 16/12 il servizio permette di calcolare il saldo in imposta pura, oppure l'acconto e l'unica soluzione con il ravvedimento dell'anno in corso;
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Dal 17/12 fino al 31/12 il servizio permette di calcolare acconto, saldo e unica soluzione in imposta con ravvedimento dell'anno in corso.
Quanto costa
Il servizio di generazione del Modello F24 è gratuito.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.
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fabbricati iscritti in catasto [art. 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti per la sua categoria catastale.
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aree fabbricabili [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].
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terreni agricoli [art. 1, comma 746, della legge n. 160 del 2019]
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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