TARI - Comune di Soleminis

Pagare la TARI

Servizio attivo

A chi è rivolto

Cos’è la TARI

La TARI è la Tassa sui Rifiuti, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni italiani (art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013). La Tassa sui Rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è disciplinata dalla Legge 147/2013, art. 1, commi 639 e s.m.i., aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019 dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i.e dalle Deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ente che regola e controlla i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti e del teleriscaldamento

Nel Comune di Soleminis il tributo è disciplinato dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/07/2024.

Le tariffe della Tassa rifiuti (Tari) per l'anno 2024, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15del 15/07/2024, sono in vigore dal 1° gennaio 2024.

Chi sono i soggetti obbligati

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che, secondo la comune esperienza, non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Definizione di rifiuti urbani

La definizione di rifiuti urbani è contenuta nell'art. 7 del Regolamento comunale vigente e, per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai dettami dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Nello stesso decreto, all'articolo 184, comma 3, sono definiti i rifiuti speciali.

Come fare

Come pagare

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 allegato all’Avviso di pagamento TARI che utilizza il codice tributo 3944 per la TARI e il codice tributo TEFA relativamente al Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente. Codice Ente che identifica il Comune di Soleminis: I797.

Per il pagamento del tributo giornaliero è necessario presentare apposita dichiarazione sulla basa della durata dell'occupazione e della superficie occupata a cui seguirà la documentazione per provvedere al relativo pagamento. 

Chi deve pagare la TARI

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che, secondo la comune esperienza, non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Cosa serve

Dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione di un immobile

Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione.

La modulistica per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni è disponibile sul sito www.comune.soleminis.su.it alla sezione TARI. Si ricorda che è obbligatorio indicare le generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, destinazione d’uso dei singoli locali e quanto altro disciplinato dal Regolamento vigente.

Cosa si ottiene

La TARI (Tariffa Rifiuti) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Di fatto va a sostituire la vecchia Tassa Rifiuti, modificandone il calcolo nei suoi elementi principali. Nello specifico, il calcolo dell’importo TARI, tiene conto sia della superficie dell’immobile che, del numero dei componenti il nucleo familiare che, occupa l’immobile. La tariffa è composta da due importi:

  • una quota fissa, determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo il DPR 158/1999;
  • una quota variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo DPR 158/1999.

Le tariffe della TARI sono stabilite con Deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base dell’esigenza di copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. 

Differenze tra utenze domestiche e non domestiche

Sono utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze (a titolo esemplificativo per le abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all’abitazione verande e loggiati a servizio dei vani principali, ecc.), dipendenze anche se separate o interrate (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, ecc.);

Sono utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere;

Riduzioni del tributo

È importante sapere che è possibile fruire di alcune riduzioni che sono definite dal Regolamento TARI all’art. 22. Si ricorda che l’applicazione di agevolazioni è effettuata su istanza di parte, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Le riduzioni previste sono:

a) abitazioni occupate da un solo abitante, come emerge dalle risultanze anagrafiche: riduzione del 30%;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato discontinuo: riduzione del 30%. Ai fini del calcolo della base imponibile il numero di componenti del nucleo familiare da dichiarare sarà quello risultante dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza dell’obbligato principale;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30%;
d) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato: riduzione di 2/3.In merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza e che, pertanto, non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza; il riconoscimento della riduzione avviene mediante presentazione della dichiarazione;
e) distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 1000 metri: riduzione 40%.
Le riduzioni tariffarie e le agevolazioni cessano dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Tempi e scadenze

Dichiarazione TARI

La dichiarazione deve essere compilata e inviata obbligatoriamente per comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dell'occupazione di un immobile o eventuali altre variazioni che possono influire sul calcolo della TARI come l'inizio di una nuova occupazione, una variazione nel numero degli occupanti non residenti, eventuali modifiche dei metri quadri, o la cessazione dell'occupazione. La dichiarazione deve essere compilata e inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo all’evento che la motiva (es. inizio dell'occupazione).

Il rispetto del termine di legge del 30 giugno consente all’ufficio Tributi di aggiornare il proprio database in tempo per la predisposizione e l'emissione delle bollette relative all'anno in corso in base alla situazione reale di occupazione degli immobili dall'inizio dell'anno fiscale consentendo anche i contribuenti di evitare sanzioni o interessi per ritardata dichiarazione.

Il mancato rispetto dei termini o la mancata presentazione della dichiarazione può portare a sanzioni significative che variano in base alla gravità dell'infrazione e che sono dettagliatamente specificate all’art. 34 del regolamento che entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

Le scadenze per il pagamento della TARI

Le Tariffe e le scadenze fissate per l’annualità 2024 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 15 del 15/07/2024 come segue:

30 settembre 2024: Prima rata di acconto o rata unica.
30 novembre 2024: Seconda rata di acconto.
31 dicembre 2024: Terza rata di acconto.
28 febbraio 2025: Quarta rata di conguaglio

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Le condizioni del servizio relativo TARI sono stabilite da una serie di normative nazionali e locali, tra cui:

  • Legge 68/2014;
  • Legge 147/2013;
  • DPR 158/1999;
  • Legge 160/2019;
  • Carta di Qualità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 maggio 2023;
  • Regolamento comunale TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15 luglio 2024.

Questo quadro normativo insieme agli atti e regolamenti comunali mira a garantire un finanziamento equo e sostenibile dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Queste disposizioni sono finalizzate acoprire efficacemente i costi del servizio pubblico, promuovendo comportamenti responsabili e sostenibili da parte dei cittadini. Inoltre, attraverso un sistema di tariffazione che premia le buone pratiche di riciclaggio e penalizza la produzione eccessiva di rifiuti, si incentiva la riduzione del volume dei rifiuti e il miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Questo approccio normativo non solo contribuisce alla sostenibilità ambientale, ma assicura anche che il carico fiscale sia distribuito in maniera equa tra i contribuenti.

Condizioni di servizio

Pagina aggiornata il 22/07/2024

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