Approvato il nuovo Regolamento TARI

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24 luglio 2024

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Approvato il nuovo Regolamento TARI
Approvato il nuovo Regolamento TARI

Con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 16 del 15 luglio 2024 è stato approvato il nuovo Regolamento TARI, in vigore dal 01.01.2024.

Il Regolamento è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Soleminis, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Atti Generali - Regolamenti".

Le scadenze per il pagamento degli acconti e saldi TARI per il 2024 sono le seguenti:

  • 30 settembre 2024: Prima rata di acconto o rata unica.
  • 30 novembre 2024: Seconda rata di acconto.
  • 31 dicembre 2024: Terza rata di acconto.
  • 28 febbraio 2025: Quarta rata di conguaglio.

I cittadini sono invitati a prendere visione del regolamento e, in particolare, a provvedere alle dichiarazioni obbligatorie in caso di inizio, variazione o cessazione dell’occupazione di un immobile.

Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito del Comune, nella sezione "TARI Comune di Soleminis".

Di seguito alcune informazioni relative alla TARI.

Cos’è la TARI?

È la Tassa sui Rifiuti, entrata in vigore dal 1° gennaio 2014 in tutti i Comuni italiani (art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013). La Tassa sui Rifiuti è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

La TARI è disciplinata dalla Legge 147/2013, art. 1, commi 639 e s.m.i., aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019 dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i.e dalle Deliberazioni emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ente che regola e controlla i servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, dei rifiuti e del teleriscaldamento

Nel Comune di Soleminis il tributo è disciplinato dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15 luglio 2024.

Cosa si intende per rifiuti urbani?

La definizione di rifiuti urbani è contenuta nell'art. 7 del Regolamento comunale vigente e, per quanto non disciplinato, si fa riferimento ai dettami dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Nello stesso decreto, all'articolo 184, comma 3, sono definiti i rifiuti speciali.

Che cosa è il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA)?

Il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA), istituito dall’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 è il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale. Il tributo è stato introdotto dal legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

Esso è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Nella Provincia del Sud Sardegna, il Tributo Provinciale per l'anno 2024 è fissato al 5%. Questo tributo è calcolato sulla base della superficie degli immobili soggetti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e viene riscosso insieme alla TARI.

Cosa sono le componenti perequative nella TARI e come incidono sul calcolo della mia bolletta?

A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

  1. UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta a 0,10 euro/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione
  2. UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta a 1,50 euro/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Arera.

Cosa è la Carta di Qualità?

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.05.2023 è stata approvata la Carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti della tassa rifiuti (TARI) che rappresenta l'impegno del Comune a garantire agli utenti un servizio adeguato ai loro bisogni, che tuteli il loro interesse e che sia effettuato in modo imparziale ed efficiente. Il documento è redato nel rispetto delle direttive dell’Ente Territorialmente Competente e segue le linee guida dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Chi deve pagare la TARI?

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare.

Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che, secondo la comune esperienza, non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

Che differenza c’è tra utenze domestiche e utenze NON domestiche?

Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.

Sono utenze domestiche le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze (a titolo esemplificativo per le abitazioni: vani interni (camere, sale, cucine, ecc.) ed accessori (ingressi interni, corridoi, ripostigli, bagni, vani scala interni all’abitazione verande e loggiati a servizio dei vani principali, ecc.), dipendenze anche se separate o interrate (rimesse, autorimesse, garage, cantine, mansarde, ecc.);

Sono utenze NON domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Quali sono le procedure da seguire per la TARI in caso di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione di un immobile?

Il verificarsi o il cessare del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio o fine occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l’ottenimento delle riduzioni ed esenzioni nonché alla loro cessazione. La dichiarazione deve essere compilata e inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo all’evento che la motiva (es. inizio dell'occupazione).

Il mancato rispetto dei termini o la mancata presentazione della dichiarazione può portare a sanzioni significative che variano in base alla gravità dell'infrazione e che sono dettagliatamente specificate all’art. 34 del regolamento che entra in vigore dal 1° gennaio 2024.

La modulistica per variazioni, cessazioni o nuove iscrizioni è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Soleminis nella sezione TARI - Modulistica.

Si ricorda che è obbligatorio indicare le generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, destinazione d’uso dei singoli locali e quanto altro disciplinato dal Regolamento vigente.

Come viene calcolato l’avviso di pagamento TARI?

Per le utenze domestiche in base al numero di occupanti e alla superficie dell’immobile.

Per le utenze NON domestiche in base alla superficie dell’immobile e alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999 che stabilisce le modalità di determinazione delle tariffe.

Quali sono le scadenze per il pagamento della TARI?

Le Tariffe e le scadenze fissate per l’annualità 2024 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15 luglio 2024:

  • 30 settembre 2024: Prima rata di acconto o rata unica.
  • 30 novembre 2024: Seconda rata di acconto.
  • 31 dicembre 2024: Terza rata di acconto.
  • 28 febbraio 2025: Quarta rata di conguaglio

Prima delle scadenze indicate, ogni utente riceverà un avviso di pagamento con allegati gli F24 necessari per provvedere.

In che modo è possibile pagare la TARI?

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 allegato all’Avviso di pagamento TARI che utilizza il codice tributo 3944 per la TARI e il codice tributo TEFA per il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’Ambiente. Codice Ente che identifica il Comune di Soleminis: I797.

Per il pagamento del tributo giornaliero è necessario presentare apposita dichiarazione sulla basa della durata dell'occupazione e della superficie occupata a cui seguirà la documentazione per provvedere al relativo pagamento.

Cosa devo fare se rilevo errori sull’avviso di pagamento?

All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l'esattezza dei dati riferiti all'intestazione, al codice fiscale e/o partita IVA e segnalare eventuali errori. Qualora vi fossero incongruenze contattare l’ufficio Tributi per prenotare un appuntamento, con le seguenti modalità:

  1. inviare una PEC all’indirizzo protocollo.soleminis@pec.comunas.it o una email all’indirizzo tributi@comune.soleminis.su.it;
  2. recarsi personalmente secondo gli orari di apertura pubblicati sul nostro sito web;
  3. Prenotare un appuntamento attraverso il sito web del Comune, mediante la funzione "Prenota Appuntamento".

Le informazioni possono essere fornite ai diretti interessati o a persone munite di una delega scritta e di un documento di riconoscimento.

Non ho ricevuto/ho smarrito l’avviso di pagamento, come faccio a pagare la TARI?

Un duplicato dell’avviso di pagamento può essere ristampato e inviato a seguito di richiesta inviata via mail o con le modalità sopra descritte. Si ricorda che in materia di TARI il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è comunque tenuto ad attivarsi al fine di garantire la tempestività del pagamento. Di conseguenza l’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste.

Come si calcola la tariffa per le utenze domestiche?

Per le abitazioni si tiene conto della superficie e del numero di componenti. La quota che dipende dalla superficie e dai componenti del nucleo familiare è chiamata “Parte Fissa”, mentre la “Parte Variabile” è rapportata alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti ed è quindi collegata al solo numero dei componenti. Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare la tariffa relativa alla Parte fissa per i metri quadrati dell’immobile e sommare l’importo della Parte Variabile definito per il numero dei componenti. Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni intervenute durante l’anno.

Come si calcola la tariffa per le utenze NON domestiche?

Per le utenze NON domestiche la tariffa si calcola in base alle tipologie di attività (categorie) previste dal D.P.R. 158/1999, alla superficie e ai coefficienti di capacità di produzione dei rifiuti in relazione alle tipologie di attività. La tariffa si articola in “Parte Fissa” e “Parte Variabile”. Per calcolare quanto dovuto occorre moltiplicare le tariffe relative a Parte Fissa e Parte Variabile per i metri quadrati dell’immobile e sommare il risultato. Il calcolo viene fatto tenendo conto di eventuali riduzioni ed eventuali variazioni intervenute durante l’anno.

Come viene determinato il numero dei componenti?

Il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe del comune; devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Per le utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti che non vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, il numero dei componenti dell’abitazione viene stabilito in un numero corrispondente a 3 componenti per ciascuna unità immobiliare di tipo domestico, fintanto non venga dichiarato il proprio nucleo anagrafico/fiscale mediante autocertificazione dello stato di famiglia.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, di studenti fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (es. contratto d’affitto, iscrizione liste di carico presso altro comune, titolare contratto utenze elettriche, idriche).

Cosa devo fare se durante l’anno varia il numero dei componenti familiari?

Per le variazioni del numero dei componenti residenti non sussiste l’onere dichiarativo, in quanto queste sono comunicate dall’Ufficio anagrafico e pertanto sarà aggiornata d’ufficio. Le variazioni in corso d’anno verificate dopo l’elaborazione del ruolo TARI verranno computate a partire dall’anno successivo.

Le variazioni del numero dei componenti per soggetti non residenti devono essere denunciate all’Ufficio Tributi.

Quali sono le riduzioni applicabili?

Le riduzioni applicabili alla Tassa sui Rifiuti sono definite dal Regolamento TARI all’art. 22. Si ricorda che l’applicazione di agevolazioni è effettuata su istanza di parte, previa verifica della sussistenza dei requisiti.

Sono proprietario di un immobile vuoto, devo pagare la TARI?

Solo se l’immobile è vuoto, privo di mobili, arredi e attrezzature e privo di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) non è soggetto alla tassa sui rifiuti. Tale circostanza deve essere dichiarata e confermata da idonea documentazione e vige per il periodo nel quale sussistono le suddette condizioni.

Possiedo una seconda abitazione nel Comune di Soleminis che non ho affittato e dove non vi risiedo, devo pagare la TARI per intero? E in base a quanti abitanti?

Il Regolamento comunale ha previsto una riduzione del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato discontinuo. Tale riduzione tariffaria, permetterebbe, qualora richiesta dal contribuente, di godere di una riduzione tariffaria applicata all’intera annualità che possa riconoscere al detentore dei locali un’agevolazione per il fatto che durante un periodo dell’anno i locali e le relative aree scoperte operative non vengono utilizzate attivamente e conseguentemente producono meno rifiuti rispetto ad un’analoga attività aperta tutto l’anno.

Ai fini del calcolo della base imponibile il numero di componenti del nucleo familiare da dichiarare sarà quello risultante dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza dell’obbligato principale.

Devo allestire una bancarella di prodotti tipici in occasione di un evento pubblico che durerà 3 giorni. Sono tenuto a pagare la TARI? Se sì, come viene calcolata la tariffa giornaliera e quali sono gli obblighi dichiarativi previsti?

Sì, secondo l'articolo 20 del Regolamento comunale, le occupazioni temporanee per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante, sono soggette al pagamento della tassa sui rifiuti in base a una tariffa giornaliera.

Le categorie interessate da questa modifica includono:

  1. Le occupazioni temporanee con sedie e tavoli delle aree esterne agli esercizi commerciali;
  2. Le occupazioni temporanee con posteggi fissi o chioschi;
  3. Le occupazioni realizzate per la distribuzione della free press e per il volantinaggio;
  4. Ogni altra occupazione che sia da annoverarsi per analogia alle precedenti.

Questa tariffa si applica per occupazioni di durata inferiore ai 183 giorni all'anno.

I soggetti che pagano un canone unico per l'occupazione di suolo pubblico non sono soggetti a questo tributo giornaliero. Se l'occupazione temporanea supera i 183 giorni, è dovuta la tariffa annuale.

La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno e maggiorata del 30%.

In sintesi, si dovrà pagare la TARI per la bancarella di prodotti tipici, calcolata sulla base della tariffa giornaliera maggiorata del 30%, moltiplicata per la superficie occupata e il numero di giorni di occupazione. L'obbligo di dichiarazione sarà assolto con il pagamento della tassa secondo le modalità previste.

Continuo a ricevere gli avvisi Tari, ma non abito in quell'immobile da anni, cosa devo fare?

La cancellazione non può essere registrata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita denuncia di cessazione che da diritto all’abbuono del tributo a decorre dal primo giorno successivo a quello della presentazione stessa. In caso di mancata presentazione nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostri di non aver continuato l’occupazione e la detenzione dei locali ovvero se la stessa sia stata assolta dall’utente subentrante.

Il soggetto passivo dell'immobile a ruolo Tari è deceduto. L'abitazione resta non utilizzata, ma comunque a disposizione della famiglia. Chi deve pagare il tributo?

In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi sono tenuti a presentare dichiarazione, indicando, ai sensi dell’Articolo 65, comma 2 del DPR 600/1973, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Qualora nella dichiarazione sia comunicata la cessazione delle utenze domestiche e/o che l’immobile è privo di mobili, arredi e attrezzature, il tributo non è più dovuto. In mancanza di voltura gli avvisi di pagamento saranno inviati ad uno degli eredi in virtù del vincolo di solidarietà esistente tra coobligati.

A cura di

Comune di Soleminis
via Chiesa 18 09040 - Soleminis (SU)
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Ultimo aggiornamento: 24/07/2024, 13:35

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