L’articolo 29 del Nuovo Codice della Strada prevede che:
'1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI'.
Si invita pertanto, in ottemperanza all’articolo suddetto, a provvedere ai lavori di potatura occorrenti, relativi a rami, siepi o piantagioni, situati all’interno dell’immobile e che si protendono oltre il confine stradale comunale. Si comunica che l’inosservanza delle richiamate disposizioni, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 29 del Nuovo Codice della Strada, compresa tra 173,00 e 694,00 euro, nonché della sanzione accessoria dell’esecuzione coatta, da parte dell’Amministrazione, con conseguente addebito delle spese. Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente prescrizione.