Elezioni per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno 2024 – Diritto di voto con procedura speciale

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21 maggio 2024

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Elezioni per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno 2024 – Diritto di voto con procedura speciale
Elezioni per i membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia dell’8 e 9 giugno 2024 – Diritto di voto con procedura speciale
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le Elezioni Europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque Comune del territorio nazionale. L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona è iscritta, di dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione: ossia non oltre giovedì 6 giugno.   Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio nazionale. La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell’ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) ed è preceduta, anche in questo caso, dalla presentazione di apposita dichiarazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali il degente è iscritto, che indichi la volontà di esprimere il voto nella casa di riposo, cronicario, comunità terapeutica o altra struttura. La dichiarazione deve pervenire al Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, termine da intendersi non oltre giovedì 6 giugno.   Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, come modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, hanno diritto di votare presso la propria abitazione (ubicata in qualsiasi Comune del territorio nazionale): Gli elettori affetti da gravissime infermità, c.d. 'persone intrasportabili', tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile; Gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intrasportabilità o di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, devono attestare la propria infermità tramite la certificazione sanitaria rilasciata gratuitamente dalla ASL, che non deve essere anteriore ai 45 giorni dalla data delle elezioni. Per gli “elettori intrasportabili” la certificazione deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni. Tali elettori possono trasmettere al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale la richiesta di votazione presso la propria dimora, allegando la seguente documentazione:  una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione ove l'elettore dimora, con l'indirizzo completo dell'abitazione e un recapito telefonico; copia della tessera elettorale; copia del documento di identità; idonea documentazione sanitaria rilasciata dal Funzionario Medico designato dalla ASL competente, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio, rilasciata in data non anteriore a giovedì 25 aprile (45° giorno antecedente la data della votazione), con prognosi di almeno 60 giorni, decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Se la documentazione presentata presso gli Uffici Comunali è completa, l'elettore affetto da gravi infermità potrà esercitare il proprio voto da casa, durante le ore in cui è aperta la votazione, grazie alla presenza di uno scrutatore del seggio e del segretario.   Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione 'procedimenti correlati' del sito e si allega l'apposito modulo per la richiesta di voto a domicilio.   Link di riferimento https://www.comune.soleminis.su.it/servizi/procedimenti/c/1004/79 Documenti allegati Documenti allegati Titolo  Formato Peso Domanda di voto presso l'abitazione di dimora 192 kb Strumenti di utilità Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.

A cura di

Comune di Soleminis
via Chiesa 18 09040 - Soleminis (SU)
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