Gent.mi Responsabili (genitori/tutori) dei minori soggetti all’obbligo di istruzione (fascia di età 6 - 16 anni),
ai fini della corretta ottemperanza ai contenuti della legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale' (decreto Caivano), si riporta la sintesi della nuova disciplina sull’esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici, in ordine alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per una compiuta e doverosa consapevolezza.
SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME INTRODOTTE:
il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l’obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il responsabile dell'adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;
nelle more dell'attivazione dell'ANIST, i Dirigenti scolastici trasmettono al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche;
il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
il Dirigente scolastico invia apposita comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione;
nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge;
costituisce, in ogni caso, elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi;
il Sindaco in caso di violazione dell’obbligo di istruzione procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, se la persona responsabile dell'adempimento dell’obbligo, precedentemente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. L’art. 331 del c.p.p. stabilisce che i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito;
analogamente il Dirigente scolastico procede ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p., in caso di elusione dell’obbligo di istruzione;
confermata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli alunni dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;
le nuove disposizioni si applicano a tutti i soggetti responsabili della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione;
l’attuazione della nuova disciplina sull’obbligo di istruzione è effettuata senza nuovi oneri.
MANCATO ADEMPIMENTO:
La persona responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione già ammonita dal Sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.
ELUSIONE DELL’OBBLIGO:
La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal Sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.
ABROGAZIONE NORMATIVA PRECEDENTE:
Abrogato l’art. 731 del codice penale che prevedeva in caso di omissione, senza giusto motivo, dell'istruzione elementare, l'ammenda fino a euro 30,00.
Gli Uffici dell'Ente rimangono a disposizione per fornire ogni eventuale chiarimento.
Fedele La Delfa
Sindaco